ART. 1 – DENOMINAZIONE1 – Ai sensi degli art. 36 e seguenti del c.c., è costituita l’Associazione “campeRuvo”. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2 – La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Ruvo di Puglia (BA) alla via Scarlatti 1/bis, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero.
ART. 3 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha per finalità:
a) Favorire e diffondere l’associazionismo tra coloro che praticano il campeggio, anche utilizzando veicoli ad uso ricreazionale, quali i camper, roulotte e similari, e che in genere praticano attività di turismo.
b) Fornire adeguata assistenza agli associati secondo i mezzi finanziari e tecnici a disposizione.
c) Organizzare incontri, escursioni, viaggi, feste, raduni, meeting, anche contattando altre associazioni aventi scopi analoghi.
d) Procurare, mediante accordi con esercenti, attività commerciali, sconti a favore degli associati sui prezzi dei prodotti e dei servizi venduti o forniti.
e) Aderire ad altre associazioni, anche a carattere nazionale, regionale ed internazionale.
f) Proporre iniziative atte a sostenere, creare e migliorare infrastrutture che consentano la sosta, il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue, eventuale ricarica elettrica delle batterie, per i veicoli previsti dal codice dalla strada.
g) Mettere a disposizione il supporto tecnico di interesse d’area attuato dai comuni, per la valorizzazione turistica del proprio territorio, collaborando all’elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche legali.
h) La difesa dei diritti dei camperisti e degli amanti del plein air in quanto tali ed in generale quali consumatori e cittadini.
ART. 4 – ADESIONE
L’adesione all’Associazione comporta il rispetto dello Statuto e del Regolamento sociale, parte integrante dello Statuto stesso, che regolano la vita dell’Associazione.
1) Possono aderire all’Associazione tutti coloro che condividono gli scopi istituzionali della stessa.
2) Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotati di un’irreprensibile condotta morale e civile.
3) Tutti coloro i quali intendano far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere motivato.
4) Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
5) I soci possono essere:
a) Socio ordinario (titolare della tessera).
b) Socio familiare (familiare convivente).
c) Socio onorario.
ART. 5 – DIRITTI DEL SOCIO
1) Ogni socio, in regola con il versamento della quota associativa annuale, gode del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché di far parte dell’elettorato attivo e passivo.
2) La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità presenti nel Regolamento e approvate dall’Assemblea ordinaria dei soci.
ART. 6 – DIRITTI DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SOCIO
La tessera di associazione a campeRuvo è rilasciata al socio ed al suo nucleo familiare convivente. La espressione di voto all’interno delle Assemblee può essere espletata invece che dal socio da uno dei familiari.
ART. 7 – DECADENZA DEL SOCIO
Il socio cessa di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) Dimissioni volontarie.
b) Morosità protrattasi oltre i 30 (trenta) giorni concessi per il rinnovo della tessera associativa, che scade il 31 dicembre di ogni anno, ed sollecito per il relativo rinnovo.
c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Contro la decisione il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri.
d) Mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento sociale.
e) Decesso del socio.
ART. 8 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea generale dei soci.
b) Il Consiglio Direttivo.
c) Il Collegio dei Probiviri.
ART. 9 – L’ ASSEMBLEA
1) L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2) Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, devono essere convocate presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3) Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono condotte dal Presidente dell’Assemblea nominato di volta in volta dal Presidente dell’Associazione.
4) Nelle Assemblee, ordinaria e straordinaria, si nomina ogni volta un segretario. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio.
5) Nelle Assemblee, ordinaria e straordinaria, il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e propone le modalità e l’ordine delle votazioni.
6) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ART. 10 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA
1) Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare:
a) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
b) in merito all’approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e del funzionamento dell’Associazione;
c) l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
d) su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2) La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all’atto della richiesta e che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3) La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 7 (sette) giorni prima della data dello svolgimento della stessa mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, sms e social network. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
4) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto.
5) L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, in mancanza del numero legale dei soci si passa alla seconda convocazione e l’Assemblea ordinaria è validamente costituita da qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7) Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
ART. 11 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria avverrà minimo 7 (sette) giorni prima della data dello svolgimento della stessa mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, sms e social network. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
2) L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, in mancanza del numero legale dei soci si passa alla seconda convocazione e l’Assemblea straordinaria è validamente costituita da qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) Approvazione e modifica dello Statuto sociale.
b) Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
c) Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
5) Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
ART. 12 – ELEZIONE ORGANI SOCIALI
1) Tutti i soci possono candidarsi per la Presidenza, per la carica di Consigliere o di Probiviro. Il candidato Presidente deve, obbligatoriamente, presentare una lista a lui collegata di almeno 10 (dieci) soci candidati alla carica di Consigliere.
2) Sulla scheda elettorale si potranno esprimere massimo 3 (tre) preferenze per la scelta dei Consiglieri, 1 (uno) per i probiviri.
3) In presenza di due o più liste non è consentito il voto disgiunto tra candidato Presidente e candidati Consiglieri.
ART. 13 – IL PRESIDENTE
1) Il Presidente candidato è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci insieme ai Consiglieri candidati collegati alla sua lista.
2) Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
3) Il Presidente dirige l’Associazione ed è il legale rappresentante in ogni evenienza.
4) In caso di impedimento o di sua assenza i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.
5) Nella eventualità di sue dimissioni il Collegio dei Probiviri procederà alla sua sostituzione indicendo nuove elezioni.
ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria insieme al Presidente ed è composto da un numero di membri, stabilito dall’Assemblea, che sarà al massimo di 11 (undici) unità. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2) Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Vicepresidente, il Segretario ed un Tesoriere.
3) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
b) Redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea ordinaria.
c) Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta l’anno, e convocare l’Assemblea straordinaria qualora la reputi necessaria o venga richiesta dai soci.
d) Redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.
e) Adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.
f) Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
g) Redigere un programma di attività ricreative (uscite, cene con i soci, etc.) da proporre ai soci.
4) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri, senza alcuna formalità.
5) Il Consiglio Direttivo può concordare con il Presidente una cadenza fissa per le riunioni.
6) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7) Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
8) Nel caso in cui, durante l’esercizio, siano presentate le dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari, attingendo dalla graduatoria risultata al momento della votazione con il primo dei non eletti e che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
9) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto, e non più in carica, qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri provvederà, quindi, come per le dimissioni del Presidente, ad indire immediatamente nuove elezioni.
ART. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri più un supplente. Dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2) I membri del Collegio scelgono tra loro il Presidente del Collegio che avrà potere di rappresentanza.
3) E’ il Presidente del Collegio che, all’occorrenza, convoca i Probiviri.
4) Il Collegio dei Probiviri è preposto a:
a) controllare il rispetto delle norme statutarie e del Regolamento sociale da parte dei Soci e degli altri organi sociali;
b) risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti.
5) Il Collegio dei Probiviri opera in piena autonomia e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
6) Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità trasmettendo, quindi, il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
7) Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
8) In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l’incarico per oltre 15 giorni nel corso di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
9) Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni di controllo e di amministrazione dell’Associazione nel caso di dimissioni del Presidente o del Consiglio Direttivo , come citato rispettivamente al punto 5 dell’Art. 13 ed al punto 9 dell’Art. 14 di questo Statuto.
ART. 16 – IL PATRIMONIO
1) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
2) Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve capitale.
ART. 17 – IL BILANCIO
1) L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio è predisposto un bilancio annuale.
2) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il 31 maggio.
3) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza degli associati e delle normative vigenti in materia.
4) Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che ha all’Ordine del Giorno la sua approvazione.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO
1) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci.
2) L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
3) In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.
ART. 19 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 20 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO SOCIALE
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al Regolamento sociale che, come già menzionato, è un’ appendice dello Statuto, ciò non comporterà l’obbligo di una nuova registrazione presso un notaio, necessaria, invece, per le variazioni fatte allo Statuto.